Odio online – Meme falsi su Facebook: caso Künast

Chi è vittima di un falso su un social network deve segnalare ogni singola copia, o la piattaforma deve trovarle da sé? La risposta non arriverà da Karlsruhe ma da Lussemburgo. Il 27 ottobre la Corte federale di giustizia (Bundesgerichtshof, BGH) ha discusso la causa della deputata dei Verdi Renate Künast contro Meta, la società che gestisce Facebook, e poi l’ha sospesa: sei domande sull’interpretazione del diritto europeo passano alla Corte di giustizia dell’Unione europea (comunicato del BGH n. 204/2026).

In breve

  • Il caso: un meme attribuisce a Künast una frase mai detta («l’integrazione comincia quando voi tedeschi imparate il turco») ed è circolato su Facebook in molte versioni.
  • La decisione: nessuna sentenza nel merito. Il BGH sospende il processo e chiede alla Corte UE come vanno letti GDPR, Digital Services Act e direttiva sul commercio elettronico.
  • Perché conta: la risposta varrà in tutta l’Unione, per qualunque utente colpito da contenuti falsi, non solo per i politici.

La storia

Künast aveva segnalato a Meta il meme originale e otto varianti, che sono state rimosse. Chiede però un ordine che copra tutte le copie identiche o simili, senza dover indicare ogni indirizzo, e almeno 10.000 euro di risarcimento. Nel 2022 il tribunale di Francoforte le aveva dato ragione su tutto; nel 2024 la Corte d’appello ha confermato l’obbligo di rimozione ma ha negato il risarcimento. Entrambe le parti hanno fatto ricorso al BGH.

Le sei domande a Lussemburgo

In sintesi, il BGH vuole sapere:

  1. se un social network che si limita a ospitare i contenuti degli utenti, senza conoscerli e senza controllo redazionale, è comunque «titolare del trattamento» dei dati personali secondo il GDPR;
  2. se può invocare le esenzioni di responsabilità della direttiva sul commercio elettronico, anche quando seleziona, ordina e raccomanda i contenuti con algoritmi;
  3. la stessa domanda alla luce del Digital Services Act (DSA): quando una piattaforma resta un semplice servizio di hosting;
  4. se il divieto di imporre una sorveglianza generale impedisce di obbligare la piattaforma a valutare anche a mano il significato dei contenuti «equivalenti» a uno già dichiarato illecito, e non solo con filtri automatici che cercano lievi varianti del testo;
  5. la stessa domanda sotto l’articolo 8 del DSA;
  6. se le esenzioni dell’hosting valgono anche contro le richieste di risarcimento fondate sull’articolo 82 del GDPR.

Il precedente europeo

Il BGH aveva già sospeso la causa nel 2025, in attesa della sentenza della Corte UE sul caso «Russmedia» (C-492/23), arrivata il 2 dicembre 2025. Lì la Corte ha stabilito che il gestore di un sito di annunci è titolare del trattamento dei dati personali pubblicati dagli utenti, deve adottare misure contro la copia illecita degli annunci con dati sensibili e non può farsi scudo, per gli obblighi del GDPR, con le esenzioni dell’hosting. Ora si tratta di capire se e come quei principi valgono per un social network come Facebook.

Cosa significa per chi vive a Monaco

Finché Lussemburgo non risponde, restano le regole attuali. Chi è vittima di un contenuto falso o diffamatorio può:

  • usare il modulo di segnalazione della piattaforma, che con il DSA deve essere facile da trovare e deve portare a una decisione motivata;
  • salvare schermate con link, data e ora prima che il contenuto sparisca;
  • rivolgersi a un avvocato o a un servizio di consulenza per le vittime di odio online, come HateAid.

Ora bisogna aspettare. La Corte di giustizia di solito impiega più di un anno per rispondere a un rinvio. Poi il BGH riprenderà la causa e deciderà. Il Sole Italiano seguirà il caso.

Fonti: Bundesgerichtshof, comunicati n. 199/2026 e n. 204/2026 del 27 ottobre 2026 (VI ZR 64/24); LG Frankfurt am Main, 8 aprile 2022, 2-03 O 188/21; OLG Frankfurt am Main, 25 gennaio 2024, 16 U 65/22; Corte di giustizia UE, sentenza del 2 dicembre 2025, C-492/23 (Russmedia), comunicato stampa n. 150/2025; Regolamento (UE) 2022/2065 (DSA); Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).
Aggiornato al: 28 ottobre 2026

© Il Sole Italiano – Riproduzione riservata

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