Giornalisti e tutela delle fonti: il caso della «Die Zeit»

Il codice di procedura penale tedesco riconosce ai giornalisti il diritto di non testimoniare sulle loro fonti e sul materiale raccolto (§ 53, comma 1, n. 5 StPO) e vieta di sequestrare quel materiale in redazione (§ 97, comma 5).

Nel processo contro l’imprenditrice Christina Block il tribunale di Amburgo ha ottenuto dalla «Die Zeit» le registrazioni delle interviste a due bambine, sotto la minaccia di una perquisizione.

Un tribunale può costringere un giornale a consegnare le interviste registrate per un podcast?

Il processo

Christina Block, 53 anni, è accusata di aver incaricato una società di sicurezza di riportare in Germania i due figli più piccoli, che vivevano con il padre in Danimarca, nella notte di Capodanno 2023/24. Lei respinge le accuse e, fino a una sentenza definitiva, è da considerarsi innocente. Poche settimane dopo i fatti la giornalista della «Die Zeit» Anne Kunze aveva intervistato le bambine; parti dei colloqui sono andate in onda nel podcast «Zeit Verbrechen: House of Block».

Dalla minaccia di perquisizione al ricorso

Con un decreto del 6 ottobre la sezione del Landgericht che giudica il caso ha disposto la perquisizione della redazione ad Amburgo e dell’abitazione della giornalista (LTO). La perquisizione non c’è stata: Kunze ha consegnato le registrazioni, che sono state sigillate. Per il tribunale la consegna era volontaria; il direttore della «Die Zeit», Giovanni di Lorenzo, sostiene invece che la redazione sia stata «messa fortemente sotto pressione» e ha parlato di «grottesca sproporzione». Giornale e giornalista hanno presentato ricorso.

Il 27 ottobre il Landgericht di Amburgo ha corretto in parte la propria decisione: il sequestro delle registrazioni del settimanale «Die Zeit» resta, ma solo per una parte del materiale. La parola finale spetta ora alla Corte d’appello anseatica (Hanseatisches Oberlandesgericht). Secondo LTO, se l’esito non soddisfa la «Die Zeit», è probabile un ricorso alla Corte costituzionale federale.

Cosa dice la legge tedesca

Il codice di procedura penale tedesco riconosce ai giornalisti il diritto di non testimoniare sulle loro fonti e sul materiale raccolto (§ 53, comma 1, n. 5 StPO) e vieta di sequestrare quel materiale in redazione (§ 97, comma 5). Ma prevede un’eccezione per il materiale prodotto dal giornalista stesso quando si indaga su un reato grave, se la verità non si può accertare in altro modo (§ 53, comma 2). Il tribunale ritiene che sia questo il caso e che non ci siano fonti da proteggere, perché le persone intervistate sapevano di essere registrate. Per i critici la decisione può scoraggiare chi parla con la stampa.

Sullo sfondo c’è il regolamento europeo sulla libertà dei media (European Media Freedom Act), in vigore in tutta l’Unione dall’agosto 2025, che vieta di obbligare i giornalisti a rivelare le loro fonti, salvo eccezioni giustificate da un motivo imperativo di interesse generale e autorizzate da un giudice.

E in Italia?

In Italia il segreto professionale vale per i giornalisti iscritti all’albo e copre i nomi delle fonti fiduciarie; il giudice può però ordinare di rivelarli quando la notizia è indispensabile per provare un reato e si può verificare solo attraverso la fonte (art. 200 del codice di procedura penale). Il segreto professionale può, quindi, essere rimosso con “comando” del giudice a condizione che: a) la notizia che proviene dalla fonte sia indispensabile ai fini della prova del reato per cui si procede; b) l’accertamento della veridicità della notizia possa avvenire soltanto tramite l’identificazione della fonte.

Fonti: Legal Tribune Online, 14 ottobre e 27 ottobre 2026; dpa, 27 ottobre 2026 (ripresa da Tagesspiegel); t-online Hamburg, 28 ottobre 2026; Strafprozessordnung, §§ 53, 97, 110; Regolamento (UE) 2024/1083 (European Media Freedom Act), art. 4; codice di procedura penale italiano, art. 200.
Aggiornato al: 28 ottobre 2026

© Il Sole Italiano – Riproduzione riservata

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